CARTA D'IDENTITA

Statuto 
dell'Associazione Nazionale 
"San Paolo" 
per gli Oratori 
e i Circoli giovanili 
(A.N.S.P.I.)


DENOMINAZIONE-SEDE-FINALITA' 

Art. 1
L'ANSPI (Associazione Nazionale San Paolo Italia) è un'Associazione privata, ecclesiale e civile, senza fini di lucro, di oratori e circoli, costituita in Brescia in data 13 novembre 1965 con atto pubblico registrato presso l'Ufficio del registro di Gardone Valtrompia in data 20 novembre 1965, al numero 742, volume 94.

Art. 2
La sua sede legale è in Brescia, via Galileo Galilei 65. Potranno essere costituiti uffici periferici in ogni parte del territorio nazionale su delibera del Consiglio nazionale, il quale fisserà le norme per la loro costituzione ed il loro funzionamento

Art. 3
L'Associazione si propone di indicare e sostenere in campo sociale, ecclesiale e civile le istanze degli aderenti agli oratori, circoli ed altre istituzioni similari in modo da contribuire alla loro educazione integrale, attraverso l'attivazione di iniziative nel campo formativo e ricreativo, secondo la concezione cristiana dell'uomo e per la sua elevazione sociale; a tal fine: 


  •   favorisce la formazione umana e cristiana dei singoli e dei gruppi mediante progetti educativi fondati sui valori evangelici 




  •   promuove l'aggregazione, in particolare dei giovani, attraverso le realtà degli oratori e dei circoli che incentiva e coordina sul piano nazionale; 




  •    realizza esperienze di animazione culturale e di servizio sociale con riferimento costante al Vangelo; 




  •   pone attenzione alle esigenze delle fasce più deboli curando iniziative e predisponendo strutture idonee alla prevenzione ed al superamento di emarginazione e disagio; 




  •    promuove, coordina e gestisce attività e strutture formative, culturali, editoriali, ricreative, sportive, di animazione del tempo libero, turistico-sociali, assistenziali e di promozione sociale.

    L'ANSPI potrà favorire la nascita di Associazioni e di Organizzazioni per particolari ambiti di intervento, correlati ai propri fini istituzionali, e potrà egualmente sottoscrivere intese e convenzioni con Enti, Associazioni, Istituzioni.

    SOCI 

    Art. 4
    Sono soci dell'Associazione:
    I soci fondatori.
    I soci ordinari, ossia i Comitati Zonali e Regionali dell'Associazione. Ai Comitati zonali è assicurata una rappresentanza strutturale e una proporzionale, quest'ultima per numero di oratori e di circoli secondo i criteri stabiliti nel Regolamento.

    Art. 5 L'accettazione della domanda di adesione dei Soci viene deliberata dal Consiglio nazionale ed e è a tempo illimitato. Tutti i soci sono tenuti a versare la quota associativa nella misura che sarà fissata dagli organi direttivi.

    Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili e non sono rivalutabili.

    Il mancato versamento all'ANSPI nazionale della quota associativa e dei contributi relativi all'annuale affiliazione e al tesseramento degli oratori e dei circoli aderenti all'ANSPI, secondo i criteri indicati nel regolamento, priva il socio del diritto di rappresentanza e di voto in seno agli organi dell'Associazione.

    Art. 6 I soci partecipano con diritto di voto alle assemblee secondo le norme statutarie e regolamentari. Hanno diritto di partecipare alle iniziative promosse a tutti i livelli dell'Associazione e di fruire delle condizioni derivanti dall'appartenenza ANSPI. Tra essi vige una disciplina uniforme del rapporto e modalità associative. Hanno il dovere di partecipare alle attività dell'ANSPI e avere un comportamento che non contrasti con le finalità educative dell'associazione.

    Art. 7 I soci decadono dalla loro qualità su delibera del Consiglio nazionale nei seguenti casi:




  •   per dimissioni;   





  •   per mancato versamento delle quote e contributi associativi;



  •   per inattività associativa persistente in un periodo di due anni;



  •   per espulsione in presenza di gravi motivi.

    Il recesso, la decadenza, l' espulsione e le dimissioni non danno alcun diritto alla restituzione di quote e contributi a qualsiasi titolo già versati.

    Art. 8
    Sono affiliati all'ANSPI gli oratori e circoli regolarmente costituiti il cui statuto rispetti le finalità dell'Associazione Nazionale e la cui affiliazione sia stata accettata attraverso i comitati zonali.

    Tesserati dell'associazione sono le persone fisiche associate agli Oratori e Circoli ANSPI.

    La qualifica di tesserato si acquisisce al momento del rilascio annuale della tessera.

    I tesserati godono della garanzia assicurativa contro i rischi per i quali è prerogativa del Consiglio nazionale deliberare le garanzie richieste e i massimali di copertura.

    ORDINAMENTO


    Art. 9 Sono organi dell'ANSPI:



  •    l'Assemblea dei Soci;   




  •   il Consiglio nazionale;



  •   la Presidenza nazionale;      




  •   il Presidente nazionale;



  •   il Collegio dei revisori dei conti;      




  •   il Collegio dei probiviri;   




  •   l'Assistente spirituale.

    Sono organismi dell'ANSPI:



  • i Responsabili dei Settori di attività;



  • le Consulte, le Conferenze, le Commissioni.

    Tutte le cariche e gli incarichi associativi sono gratuiti salvo il rimborso delle spese documentate, sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto, preventivamente autorizzate dal Consiglio nazionale.

    I criteri di incompatibilità nel ricoprire le cariche associative, e la ineleggibilità alle stesse, sono stabiliti a Regolamento.

    Art. 10
    L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'ANSPI che esamina e delibera su tutte le attività dell'Associazione. L'assemblea è composta dai Soci di cui all'art. 4 dello statuto, che siano nelle condizioni previste negli artt. 5 e 6 dello statuto e dalle norme regolamentari. Partecipano a pieno titolo all'Assemblea, gli eletti dai comitati zonali in rappresentanza proporzionale per numero di oratori e di circoli. E' presieduta da un Socio eletto dall'Assemblea stessa, e si distingue in ordinaria o straordinaria.

    Art. 11
    L'assemblea ordinaria è convocata dal Presidente nazionale su delibera del Consiglio nazionale, almeno una volta l'anno, non oltre il mese di aprile, per l'approvazione della relazione della Presidenza, del rendiconto consuntivo e preventivo, dei piani e dei programmi di azione annuali predisposti dal Consiglio nazionale, nonché per deliberare su ogni altro argomento inerente la vita e lo sviluppo dell'ANSPI.

    Art. 12
    L'Assemblea ordinaria ogni tre anni elegge i componenti del Consiglio nazionale, i 3 membri effettivi e 3 supplenti del Collegio dei Revisori dei conti, i 3 membri effettivi e 3 supplenti del Collegio dei Probiviri.

    L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei Soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza. Nelle deliberazioni di approvazione della relazione del Presidente, del rendiconto consuntivo e di quello preventivo e di quelle relative alle responsabilità degli Amministratori, gli stessi non intervengono al voto

    Art. 13
    L'Assemblea straordinaria dei Soci è convocata dal Presidente, su richiesta motivata e sottoscritta da almeno un terzo dei componenti del Consiglio nazionale o da almeno un terzo dei Soci.La convocazione dovrà avvenire entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta e la sua effettuazione dovrà avvenire entro i successivi trenta giorni.

    Art. 14
    L'Assemblea straordinaria delibera su:



  •   proposte di modifica dello Statuto;-



  •   proposte di scioglimento dell'ANSPI e devoluzione del suo patrimonio;



  •   ricostituzione degli organi decaduti.

    L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in unica convocazione con la presenza di almeno i tre quarti dei Soci e delibera validamente a maggioranza dei presenti.

    In caso di scioglimento e di devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

    Art. 15
    Il Consiglio nazionale è composto da 11 membri eletti dall'Assemblea su lista unica nazionale con riserva di tre posti, uno per un rappresentante del Nord, uno del Centro, uno del Sud e Isole e dura in carica tre anni. Qualora venga a mancare, per un qualsiasi motivo, un Consigliere, subentrerà il primo dei non eletti che resterà in carica sino alla scadenza del Consiglio stesso. Il Consiglio nazionale elegge al suo interno il Presidente e 2 Vicepresidenti, di cui 1 Vicario, ed il Tesoriere. Su proposta congiunta del Presidente e dei Vicepresidenti, nomina il Segretario generale, i responsabili dei settori di attività.

    Art. 16
    Il Consiglio nazionale si riunisce almeno tre volte l'anno. E' convocato dal Presidente nazionale quando lo ritenga opportuno o quando ne faccia richiesta un terzo dei componenti. Alle riunioni del Consiglio nazionale partecipano senza diritto di voto i componenti della Presidenza nazionale, se non Consiglieri, e l'Assistente spirituale nazionale.Possono partecipare senza diritto di voto i Presidenti del Collegio dei Revisori dei conti e del Collegio dei Probiviri, o membri da loro delegati.Il Presidente può inoltre invitare, per particolari argomenti, alle riunioni del Consiglio altri Soci, senza diritto di voto.

    Art. 17
    Il Consiglio nazionale è l'organo direttivo dell'ANSPI. E' responsabile della gestione dell'Associazione, dà attuazione alle delibere dell'Assemblea nazionale e predispone i necessari strumenti per l' attuazione delle linee programmatiche espresse dalla stessa, cura e vigila sull'andamento della vita e dell'attività associativa, elabora progetti, proposte e iniziative da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

    Art. 18
    La Presidenza nazionale è l'organo esecutivo dell'ANSPI.

    Essa dura in carica tre anni ed è composta da:



  •    il Presidente nazionale;- due Vicepresidenti;



  •   il Tesoriere;



  •   il Segretario generale;



  •   l'Assistente spirituale.

    La Presidenza attua le deliberazioni del Consiglio nazionale. Adotta in via d'urgenza, assumendosene la responsabilità, le deliberazioni di stretta competenza del Consiglio, che dovrà comunque ratificarle nella prima riunione successiva. La Presidenza nazionale decade con il Consiglio nazionale.

    Art. 19
    Il Presidente nazionale, eletto dal Consiglio nazionale, dura in carica tre anni. Egli dirige l'Associazione nel rispetto dello Statuto e ne ha la rappresentanza legale. Convoca e presiede la Presidenza nazionale e il Consiglio nazionale. In caso di assenza o di impedimento, viene sostituito dal Vicepresidente vicario. Lo stesso ne assume le funzioni, qualora il Presidente cessasse dall'incarico per qualsiasi motivo.

    Art. 20
    Il Collegio nazionale dei Revisori dei conti è l'organo di controllo della gestione amministrativa e finanziaria dell'ANSPI.

    Esso dura in carica tre anni ed è composto nell'osservanza delle disposizioni legislative da tre membri effettivi e tre supplenti, eletti su lista unica dall'Assemblea nazionale. I tre effettivi, alla prima riunione, eleggono nel proprio ambito il Presidente del Collegio.

    Il Collegio nazionale dei Revisori dei conti ha il compito di:



  •   controllare la regolarità e la legittimità della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione;



  •   accertare la regolare tenuta della contabilità;



  •    redigere la relazione sul rendiconto annuale;



  •   verificare la corrispondenza tra le scritture contabili, la consistenza di cassa, dei beni, dei valori e dei titoli di proprietà.

    Art. 21
    Il Collegio nazionale dei Probiviri è l'organo che ha il compito di garantire e salvaguardare i rapporti all'interno dell'Associazione. Esso dura in carica tre anni ed è composto da 3 membri effettivi e 3 supplenti, eletti su lista unica dall'Assemblea nazionale. I 3 effettivi, alla prima riunione, eleggono nel proprio ambito il Presidente del Collegio.

    Il Collegio nazionale dei Probiviri interviene con il suo giudizio ogni qualvolta viene legittimamente chiamato a svolgere la propria attività.

    Art. 22
    L'assistente spirituale, nominato per la durata di cinque anni dal Consiglio Permanente della CEI, su proposta del Consiglio Nazionale dell'ANSPI, è segno della comunione tra l'Associazione e le Chiese che sono in Italia.

    Egli partecipa alle riunioni della Presidenza e del Consiglio Nazionale, senza diritto di voto, portando il contributo del suo servizio ministeriale alle linee programmatiche dell'ANSPI e alle principali attività dell'Associazione.

    L'assistente spirituale partecipa all'elaborazione ed alla realizzazione dei progetti formativi dell'Associazione; coordina l'azione degli Assistenti spirituali regionali e zonali.

    Art. 23
    Il Consiglio nazionale potrà definire con delibera particolari Settori di attività in attuazione delle linee programmatiche espresse dall'Assemblea.

    Per ogni settore il Consiglio provvederà alla nomina di un responsabile, determinandone compiti e durata del mandato; in ogni caso il mandato cessa con la decadenza del Consiglio nazionale.

    Art. 24
    Allo scopo di promuovere, armonizzare e raggiungere obiettivi particolari di vita associativa, il Consiglio nazionale secondo le modalità previste dal regolamento può istituire:



  •    Consulte: organismi consultivi di categorie particolari o su aspetti particolari;



  •    Conferenze: organismi di confronto, approfondimento e raccordo di particolari ruoli;



  •    Commissioni: organismi di ricerca, verifica ed organizzazione di aree e problemi particolari.

    Tali organismi opereranno secondo il mandato loro affidato dal Consiglio nazionale, come da Regolamento.

    PATRIMONIO 

    Art. 25
    Il patrimonio dell'ANSPI è costituito da tutti i beni, mobili e immobili, che hanno avuto tale destinazione dal Consiglio Nazionale.

    Costituiscono entrate dell'Associazione le quote sociali, i contributi associativi, dei Soci, degli Oratori, dei Circoli e dei Tesserati, le donazioni, i legati e i lasciti di Enti e privati, gli altri proventi derivanti dallo svolgimento delle attività statutarie e da quelle svolte per il loro perseguimento e organizzazione nonché ogni altro tipo di entrata.

    Le elargizioni liberali in denaro, le donazioni, i legati e i lasciti sono accettati secondo le procedure di legge, dal Consiglio nazionale.

    I proventi derivanti da eventuali attività commerciali o produttive marginali, sono inseriti in apposite voci di bilancio.

    E' fatto divieto di distribuire, anche in forme indirette, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali tra i Soci, sia durante la vita che allo scioglimento dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

    I residui attivi e gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per le attività istituzionali statutariamente previste.

    Art. 26
    In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, dopo la liquidazione, il patrimonio residuo verrà destinato ad Associazioni di promozione sociale non lucrative con finalità analoghe, sentito l'organismo di contratto di cui all'articolo 3 comma 190 della Legge 23.12.1996 n.662 come per legge.

    L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile, il Consiglio nazionale sottoporrà all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto dell'anno precedente nonché il preventivo dell'anno corrente.

    Art. 27
    Per quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia di associazionismo.

    F.to LUCA PETRALIA

    F.to DARIO AMBROSINI NOTAIO (L.S.)
    Allegato A) all'atto n. 99.379/24.555 di rep. Notaio Ambrosini Dario 












  • REGOLAMENTO NAZIONALE ANSPI
    Approvato dall'Assemblea Nazionale il 24/04/2004


    Art. 1 - Sede e uffici periferici

    Alla stregua dell' art. 2 dello Statuto:

    1) Per sede in Brescia si intende la sede legale dell'Associazione;

    2) Gli uffici periferici possono essere aperti con le seguenti norme:


  •  essi dipenderanno direttamente dalla presidenza nazionale e sono funzionali all'attività della stessa;





  • l'apertura di un ufficio periferico deve essere preventivamente approvata dal consiglio nazionale che ne delibera l'impegno di spesa e autorizza ogni eventuale assunzione di personale.

    Art. 2 - Dipendenze

    Ai sensi dell' art. 3 ultimo comma dello Statuto nazionale, gli enti emanat
    i direttamente dall'ANSPI sono:

    EVAN per il volontariato, EAPA per la formazione professionale, ANSPI Sport per lo Sport, ETECA per il Turismo, CESTA per il teatro, CESMA per la Musica, CESCA per il Cinema.

    Art. 3 - Rapporti con altri Enti

    Nel promuovere associazioni o organizzazioni secondo l'ultimo comma dell'art. 3 dello statuto, il Consiglio Nazionale stabilirà forme di collaborazione e di comunicazione atte a garantire all'ANSPI il raggiungimento degli obiettivi propri. L'uso del logo ANSPI potrà essere concesso, stabilendone le condizioni di utilizzo e le cause di revoca

    .I rapporti con dette entità, e nel caso di diverse intese e convenzioni, potranno essere sottoscritti e mantenuti tanto dal Consiglio nazionale, che con autorizzazione dello stesso dai Comitati regionali e zonali. L'adesione all'ANSPI comporta l'accettazione del patto associativo

    Art. 4 - La struttura 

    In attuazione degli artt. 4 e 8 dello statuto l'ANSPI si struttura come segue:

    a) Oratorio o Circolo

    L'Oratorio o Circolo ha uno statuto autonomo che rispetta i principi fondamentali previsti dalla legge 383/00 e successive modifiche; ha autonomia organizzativa, contabile e patrimoniale, nel rispetto dei fini, degli scopi e dei principi dell'ANSPI. Si affilia all'ANSPI secondo quanto disposto dalle carte associative. L'ambito territoriale coincide, di norma, con quello della Parrocchia

    L'assemblea dei tesserati di un circolo elegge il Consiglio che al suo interno elegge il Presidente che ne assume la rappresentanza legale.

    b) Comitato zonale

    Il Comitato zonale ha uno statuto autonomo che rispetta i principi fondamentali previsti dalla legge 383/00 e successive modifiche, ha autonomia organizzativa, contabile e patrimoniale, nel rispetto dei fini, degli scopi e dei principi dell'ANSPI. Si affilia all'ANSPI, secondo quanto disposto dalle carte associative, e si identifica territorialmente, di norma con la Diocesi di appartenenza.

    L'assemblea zonale composta da tutti i Presidenti dei Circoli-Oratori e dagli eventuali rappresentanti proporzionali, elegge il Consiglio che al suo interno elegge il Presidente del Comitato Zonale che ne assume la rappresentanza legale.

    c) Comitato regionale

    Il Comitato regionale ha uno statuto autonomo che rispetta i principi fondamentali previsti dalla legge 383/00 e successive modifiche, ha autonomia organizzativa, contabile e patrimoniale, nel rispetto dei fini, degli scopi e dei principi dell'ANSPI. Si affilia all'ANSPI secondo quanto disposto dalle carte associative e si identifica territorialmente con la regione ecclesiastica.

    Il Comitato regionale, composto dai Presidenti dei Comitati zonali e dagli eventuali rappresentanti proporzionali, elegge il Consiglio che al suo interno elegge il Presidente regionale, che ne assume la rappresentanza legale.

    Art. 5 - I tesserati

    Ai sensi degli artt. 4 e 8 dello Statuto possono aderire e tesserarsi all'ANSPI, tutte le persone fisiche che, condividendo le finalità e i principi dell'associazione contenuti nello statuto, si riconoscono ed accettano le regole dello stesso.

    I tesserati acquistano la qualifica di tesserato, che è personale e non trasmissibile, presentando domanda al competente organo di un Oratorio o Circolo affiliato all'ANSPI, che la può rifiutare solo in caso di gravi motivi, decisione contro cui il richiedente può ricorrere al competente organo.

    I tesserati devono versare la quota di tesseramento, stabilita dall'organo competente, in caso di maggiore età approvano i bilanci preventivo e consuntivo ed eleggono gli organismi di direzione, di garanzia e di controllo dell'Oratorio o Circolo.

    I tesserati hanno diritto di partecipare a tutte le manifestazioni organizzate a qualunque livello dall'ANSPI e di frequentare le sedi dell'ANSPI, secondo regolamenti d'uso interni vigenti.

    I tesserati decadono dalla loro qualità, su delibera dell'organismo competente, in caso di:

    1) dimissioni;

    2) mancato versamento delle quote associative;

    3) inattività associativa persistente per oltre due anni;

    4) espulsione per gravi motivi;

    A tutti i tesserati sono riconosciuti identici diritti ed obblighi.

    Art. 6 - Rappresentanza

    Al Comitato regionale viene riconosciuta la rappresentanza strutturale quando è costituito con Statuto, funzionano gli organismi statutari ed associa almeno tre Comitati zonali.

    Al Comitato zonale viene riconosciuta la rappresentanza strutturale quando è costituito con Statuto, funzionano gli organismi statutari ed associa almeno tre Oratori o Circoli

    .L'Oratorio o Circolo ottiene l'affiliazione quando è costituito con statuto, funzionano gli organismi statutari ed associa almeno 15 tesserati adulti.In mancanza delle suddette condizioni il Comitato regionale non avrà rappresentanza, e di conseguenza, i Comitati zonali presenti nella Regione faranno riferimento al Comitato regionale vicino, indicato dalla Presidenza nazionale.

    Pertanto gli Oratori e Circoli, in caso di assenza nella propria Regione di Comitati Zonali, faranno riferimento al più vicino Comitato zonale di altra Regione indicato dalla Presidenza nazionale, altrimenti faranno riferimento tutti all'unico Comitato zonale esistente all'interno della propria Regione.

    Art. 7 - Rappresentanza proporzionale

    La rappresentanza proporzionale nell'Assemblea nazionale è assicurata da delegati eletti nelle assemblee zonali in ragione di 1 ogni 20 circoli.

    La Presidenza nazionale, verificata la predetta condizione in capo ad un Comitato zonale, sulla base dell'affiliazione allo stesso degli Oratori-Circoli dell'anno precedente, inviterà detto Comitato ad eleggere i propri rappresentanti proporzionale ed a comunicarne il nominativo.

    Art. 8 - Quote associative e contributi associativi

    Ogni anno, il Consiglio nazionale stabilisce la quota associativa. Chi non provvede a versarla entro il 31 marzo perde la capacità attiva e passiva in assemblea e se non corrisponde entro il 30 giugno decade dalla qualifica di Socio dell'Associazione.

    Ogni anno il Consiglio nazionale stabilisce il contributo relativo all'affiliazione e al tesseramento degli Oratori-Circoli e dei loro Soci. Il versamento di tale contributo già pervenuto ai comitati zonali e regionali, deve essere trasmesso all'ANSPI nazionale entro e non oltre il 30 aprile ed entro il 31 ottobre di ogni anno. Il mancato rispetto delle suddette modalità comporterà al socio la perdita della capacità di partecipazione attiva e passiva in Assemblea. La mancata regolarizzazione entro il 28 febbraio successivo comporterà la pronuncia della decadenza del socio.

    La persistenza nell'uso del logo ANSPI successivamente alla pronuncia della decadenza ne comporterà la segnalazione alle autorità competenti. La copertura assicurativa è subordinata al versamento delle quote associative secondo i tempi e le modalità sopra specificate. In caso di pronuncia, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto, della decadenza di un Socio, gli eventuali Comitati zonali ed Circoli, ad esso collegati funzionalmente, saranno considerati affiliati al socio secondo i criteri dell'art.6 del Regolamento.

    Art. 9 - Recesso ed espulsione 

    I soci possono recedere in ogni tempo previa comunicazione scritta alla Presidenza nazionale che la trasmette al Consiglio nazionale per la ratifica o l'invito a non recedere.

    Il Consiglio nazionale può espellere un socio per gravi motivi, quali l'indegnità manifesta, il rifiuto non occasionale e dannoso agli impegni statutari e programmati dall'Associazione, l'assenza prolungata dagli impegni sociali.

    Contro l'espulsione è dato ricorso al collegio dei Probiviri.

    Art. 10 - Verifica poteri 

    Per ogni Assemblea, la Presidenza nazionale nomina entro dieci giornidalla data di convocazione tre Soci che costituiscono la commissione verificapoteri. In caso di Assemblea elettiva detti Soci non devono esserecandidati.Hanno diritto di partecipare alle Assemblee, con diritti attivi e passivitutti i Soci cosi' come stabiliti dall'art.4 dello Statuto. In caso di loroimpedimento il diritto di partecipare alle Assemblee sarà trasmesso mediantespecifica delega scritta ad altro Socio con diritto di partecipazione.Ogni Socio potrà ricevere una sola delega.Si precisa che in riferimentoalla rappresentanza proporzionale, in caso di mancata partecipazione delrappresentante eletto dall'assemblea zonale, quest'ultimo potrà delegare solo unaltro Socio, e non singoli iscritti al ComitatoZonale.Adogni buon conto relativamente alla rappresentanza strutturale, la stessa deveintendersi identificata nella persona del legale rappresentante (Presidentezonale e Presidente regionale).

    Art. 11 - Convocazione dell'Assemblea

    La convocazione dell'assemblea ordinaria viene effettuata a mezzo posta e stampa associativa ANSPI, entro 15 giorni dalla delibera del Consiglio nazionale e viene svolta entro i successivi 60 giorni.

    Art. 12 - Presidente e Segretario

    Il Presidente dell'Assemblea viene eletto dai partecipanti alla stessa, tra i candidati proposti dal Presidente nazionale o da almeno 15 soci presenti.

    Il presidente eletto sceglierà il segretario di Assemblea per la verbalizzazione.

    Art. 13 - Mozioni d'Assemblea

    In attuazione dell'art. 11 dello Statuto i componenti dell'Assemblea possono sottoporre alla stessa mozioni inerenti esclusivamente l'ordine del giorno, sottoscritte da almeno 15 soci presenti.

    Le mozioni vengono discusse e votate nel corso dell'assemblea, con effetto vincolante per la stessa, se assunte dalla maggioranza dei presenti. Tutte le altre sono trasmesse alla Presidenza nazionale, per essere inserite nell'ordine del giorno della successiva assemblea.

    Sarà compito della presidenza dell'assemblea verificare la possibilità di accorpare più mozioni simili in un'unica mozione.

    Art. 14 - Interventi in assemblea 
    Hanno diritto di intervento previa richiesta alla segreteria d'Assemblea tutti i Soci presenti, gli Assistenti spirituali ed eventuali persone invitate.

    Gli interventi nella successione ed i tempi saranno disciplinati dal Presidente d'Assemblea.

    Art. 15 - Rappresentanza regionale

    In riferimento all'art. 15 dello Statuto si intendono regioni

    del NORD: Piemonte - Val d'Aosta, Lombardia, Triveneto, Liguria, Emilia Romagna;

    del CENTRO: Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo-Molise, Sardegna;

    del SUD e delle ISOLE: Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia.

    Art. 16 - Candidature alle cariche sociali

    I Candidati alle cariche sociali nazionali sono i Soci indicati dall'art.4 dello Statuto. Ogni Candidato presenta la propria candidatura sottoscritta da almeno dieci Soci; ogni Socio non può sottoscrivere piu' di quattro candidature al Consiglio Nazionale e piu' di una per il Collegio dei Probiviri e per il Collegio dei Revisori dei Conti. LE CANDIDATURE DEVONO PERVENIRE ALLA PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA ENTRO LE ORE VENTI DEL GIORNO PRECEDENTE L'ASSEMBLEA ELETTIVA; LE STESSE DOVRANNO ESSERE COMUNICATE Al SOCI TRAMITE AFFISSIONE ENTRO UN ORA DAL LORO DEPOSITO.

    Art.17- Elezione alle cariche sociali 

    Le elezioni alle cariche sociali avvengono su lista unica nazionale :gli elettori esprimeranno un massimo di 4 preferenze per l'elezione dei membri del Consiglio Nazionale. Risulteranno eletti Consiglieri Nazionali gli 11 candidati che avranno riportato il maggior numero di preferenze, fatta salva la riserva di 3 posti ( Nord-Centro- Sud ) A parita' di voti riportati per tutte le cariche sociali prevale l'anzianita' di tesseramento all'Anspi.

    Art.17 bis -Elezione del Collegio dei Probivíri e dei Revisori dei Conti

    Gli elettori esprimeranno una preferenza ciascuno per l'elezione dei componenti il collegio dei Probiviri e per quello dei Revisori dei conti.Risulteranno eletti membri effettivi del Collegio dei Probiviri e dei Revisori dei Conti rispettivamente i tre candidati con maggior numero di preferenze, fatta salva la riserva di un posto per un revisore íscritto all'albo professionale e di un posto per un Proboviro laureato in discipline giuridiche.Risulteranno eletti membri supplenti dei collegi suddetti rispettivamente i successivi tre candidati in ragione dei numero di preferenze riportate.

    Art. 18 - Modalità di elezione

    Per lo svolgimento dell'elezione delle cariche sociali, viene costituito dall'assemblea un seggio composto da tre membri dell'assemblea non candidati, di cui un Presidente e due scrutatori.

    Al termine dell'operazione di voti redigeranno apposito verbale che consegneranno al Presidente dell'Assemblea per la proclamazione degli eletti.

    Art. 19 - Insediamento degli organi statutari

    Gli organi eletti si riuniranno entro 10 GIORNI dalla proclamazione su convocazione dei rispettivi membri anziani, per l'attribuzione delle cariche sociali.

    Art. 20 - Incompatibilità 
    La stessa persona non può ricoprire contemporaneamente le cariche di Presidente Regionale e di Presidente Zonale.

    I membri del Collegio dei Revisori dei conti e dei Probiviri non possono ricoprire altre cariche associative.

    Art. 21 - Ineleggibilità 

    Non possono essere ricoperti dalla stessa persona per più di tre mandati consecutivi gli incarichi di:





  •    Membro del Consiglio nazionale




  •    Presidente regionale




  •    Presidente del Collegio dei revisori dei conti 




  •    Presidente del Consiglio dei Probiviri

    Si considera completo il mandato che abbia avuto durata superiore a due anni.

    Art. 22 - Decadenza

    I componenti gli organi statutari assenti, senza giustificati motivi, per tre volte consecutive alle riunioni dei rispettivi organi decadranno automaticamente dall'incarico e saranno sostituiti dai primi dei non eletti. Esaurite le possibilità di surroga, gli organi statutari decadono qualora la loro composizione non raggiunga la metà più uno dei membri previsti dallo Statuto con conseguenti nuove elezioni.

    Art. 23 - Ricostituzione organi statutari

    In caso di decadenza del Consiglio nazionale, decadono tutti gli organi statutari ad eccezione dell'Assistente spirituale. Il Presidente rimane in carica per il disbrigo dell'ordinaria amministrazione e per la convocazione nei tempi previsti dell'Assemblea elettiva. In caso di decadenza del Collegio dei Revisori dei conti o di quello dei Probiviri, le rispettive elezioni ricostituiranno i collegi il cui mandato cesserà con la scadenza del Consiglio nazionale.

    Art. 24 - Consiglio Nazionale 

    Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 17 dello Statuto, il Consiglio nazionale redige e approva i regolamenti demandatigli dall'assemblea. Delibera altresì i preventivi e i rendiconti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

    Art. 25 - La Presidenza

    Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 18 dello Statuto, la Presidenza provvede all'assunzione del personale per il funzionamento della struttura nazionale in attuazione delle delibere del Consiglio nazionale.

    Il Segretario provvede a coordinare il funzionamento degli uffici nazionale: in particolare cura la redazione, la conservazione e la trasmissione dei verbali e degli atti associativi.Il Tesoriere cura la corretta esecuzione e tenuta degli atti e dei registri contabili ed è responsabile della cassa.

    Art. 26 - Centro Studi ANSPI 

    Ai sensi dell'art 3 dello Statuto, viene istituito il “Centro Studi ANSPI” al fine di fornire all'Associazione un luogo di analisi aggiornata dei differenti contesti ed uno strumento di elaborazione di strategie comuni a sostegno dei Settori di Attività

    .Il Centro Studi raccorderà la promozione ed il funzionamento delle eventuali consulte, conferenze e commissioni associative

    .Il Consiglio Nazionale stabilisce con uno specifico regolamento la struttura e il funzionamento del Centro Studi.

    La nomina del Presidente dello stesso è di competenza del Presidente nazionale ANSPI, sentito il parere del Consiglio Nazionale.

    Art. 27 - Il Presidente Nazionale 

    In riferimento all'articolo 19 dello Statuto il Presidente nazionale può conferire mandati o deleghe di rappresentanza.

    Art. 28 - Il Collegio dei Revisori dei conti

    Il Collegio dei revisori dei conti trasmette eventuali osservazioni, su comportamenti non regolari rilevati nell'esercizio della propria funzione, al Collegio dei Probiviri, per l'adozione dei provvedimenti del caso.

    Art. 29 - Il Collegio dei Probiviri 

    Il Collegio dei probiviri ha competenza nazionale.

    I ricorsi vanno presentati per iscritto e possono essere accolti o rigettati per manifesta infondatezza, per improcedibilità, per motivazioni insufficienti.

    I ricorsi al Collegio implica de iure sia l'accettazione inappellabile del giudizio, sia la rinuncia ad adire in seguito la giustizia civile o amministrativa.

    Il Collegio dei probiviri esperita ogni indagine emette il suo motivato giudizio inappellabile entro 60 giorni dal ricevimento del ricorso comunicandolo contestualmente alle parti interessate.

    Art. 30 - L'Assistente spirituale

    L'Assistente darà il suo contributo mantenendo costante riferimento al Vangelo e il vivo rapporto con la comunità ecclesiale. L'incarico di Assistente spirituale nazionale è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi altra carica nell'Associazione.

    Il Consiglio nazionale procederà alla proposta di nominativi secondo la richiesta del Consiglio permanente della CEI dopo aver consultato i Presidenti e gli Assistenti Spirituali Regionali.

    A livello regionale e zonale gli Assistenti spirituali saranno nominati dalle Autorità ecclesiastiche competenti.

    Art. 31 - Consulte, Conferenze e Commissioni

    In riferimento all'articolo 24 dello Statuto, la costituzione di consulte, conferenze e commissioni può essere effettuata anche su richiesta di almeno 15 soci; la loro composizione, ambito e modalità di azione saranno determinati da apposito regolamento emesso dal Consiglio nazionale, il quale determinerà anche l'entità delle spese per il loro funzionamento.

    Art. 32

    Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa riferimento esplicito alle disposizioni del Codice Civile.










  • L'Anspi è membro del FOI
    Come Associazione ecclesiale e civile impegnata nell'educazione dei bambini e degli adolescenti negli Oratori ad essa affiliati, l'ANSPI è membro del Forum degli Oratori Italiani, un organo di coordinamento nazionale degli organismi ecclesiali che dedicano speciale cura all'oratorio.
    Le finalità del Forum sono: studiare la realtà delle nuove generazioni, in costante cambiamento, per mantenere viva l'attenzione sulle loro esigenze educative; sostenere e coordinare l'azione educativa degli oratori; promuovere e finanziare la ricerca pedagogica e metodologica, e individuare strutture adeguate; rappresentare gli oratori italiani e favorire il raggiungimento dei loro obiettivi nelle istituzioni locali, nazionali e internazionali.
    Nato nel settembre 2001, con sede a Roma, è formato da quasi 40 membri (regioni di pastorale giovanile, istituti religiosi, associazioni, e federazioni di oratori) e si avvale di una Segreteria Nazionale. L'ANSPI ne è membro fin dalla sua fondazione.






    STORIA:


    L'ANSPI (Associazione Nazionale S. Paolo Italia) nasce durante il Concilio Vaticano II e ne recepisce le molte istanze di rinnovamento pastorale che caratterizzano la Chiesa di questo terzo millennio, in particolare nei confronti dell'educazione cristiana e umana dei ragazzi e dei giovani. Le sue radici sono da ricercare nella passione di un gruppo di sacerdoti che, lavorando o riferendosi alla bresciana “Rivista del catechismo”, danno vita ad un'Associazione nazionale di Oratori e Circoli giovanili che adotta il nome del nuovo pontefice Paolo VI, fervente sostenitore dell'iniziativa. A guidarli in questa impresa senza precedenti è il direttore della rivista, il sacerdote Battista Belloli.
    La scelta di optare per questa forma giuridica, dopo aver scartata la prima idea di istituire una Federazione Nazionale, è giustificata dalla necessità di costituire un soggetto in grado di inserire gli oratori e i circoli nel contesto della vita civile e sociale italiana, con i diritti e i doveri di ogni altro ente dalla diversa ispirazione e finalità. La felice intuizione di far ottenere alle strutture degli oratori parrocchiali 
    numerosi riconoscimenti dallo Stato ancor oggi non concessi alle parrocchie e ai coordinamenti diocesani di pastorale oratoriana, è attualmente un modello di servizio alla Chiesa efficiente e ineguagliato, che consente così alla comunità parrocchiale l'allargamento nel territorio locale di attività sociali ed educative.Essere associazione è un modo concreto per assumere un'organizzazione funzionale e organizzata su tutto il territorio nazionale; data l'esistenza (pur con nomi diversi) di centri socio-ricreativi rivolti alle nuove generazioni in quasi tutte le parrocchie italiane, attraverso l'ANSPI si è ritenuto utile collegarli in un Ente morale privato, attualmente ridefinito in base alle normative sulle associazioni di promozione sociale, nel rispetto dell'autonomia di ogni centro e di ogni diocesi.